CAPO III
Del rimorchio (1).
(1) V. art.138/139 reg. nav. mar.
101. Istituzione del servizio di rimorchio marittimo.
Il servizio di rimorchio nei porti e negli altri luoghi di approdo o
di transito delle navi addette alla navigazione marittima, non può
essere esercitato senza concessione, fatta dal capo del compartimento
[16], secondo le norme del regolamento [1171 n. 2] (1). L’autorità
predetta determina nell’atto di concessione il numero e le
caratteristiche dei mezzi tecnici da adibire al servizio (2). Le tariffe
relative al servizio sono stabilite dal capo del compartimento [16],
sentite le associazioni sindacali interessate. (1) Art.125, 138 s. reg.
nav. mar.
102. Regolamenti locali.
Le norme sulla disciplina del servizio di rimorchio in ciascun porto
marittimo sono stabilite da regolamenti locali, approvati dal ministro
delle infrastrutture e dei trasporti [1277].
103. Obblighi derivanti dal contratto di rimorchio
(1). Quando all’armatore del rimorchiatore non è fatta consegna degli
elementi da rimorchiare, gli obblighi e le responsabilità derivanti dal
contratto di rimorchio si riferiscono esclusivamente alla trazione
degli elementi medesimi. Se le parti non dispongono diversamente, la
direzione della rotta e della navigazione s’intende affidata al
comandante del rimorchiatore. (1) V. Art. 94 s. reg. nav. int.
104. Responsabilità durante il rimorchio.
L’armatore del rimorchiatore e gli armatori degli elementi
rimorchiati sono responsabili rispettivamente dei danni sofferti dagli
elementi rimorchiati e dei danni sofferti dal rimorchiatore, a meno che
provino che tali danni non sono derivati da cause loro imputabili. Dei
danni sofferti dai terzi durante il rimorchio sono solidamente
responsabili gli armatori degli elementi rimorchiati e l’armatore del
rimorchiatore, che non provino che tali danni non sono derivati da cause
loro imputabili. Quando la direzione della navigazione del convoglio è
affidata al comandante del rimorchiatore, gli armatori degli elementi
rimorchiati, per quanto concerne i danni causati dalle manovre, devono
provare esclusivamente, agli effetti dei commi precedenti, che i danni
non sono derivati da mancata o cattiva esecuzione degli ordini impartiti
dal comandante del rimorchiatore. Analoga prova deve fornire l’armatore
del rimorchiatore, quando la direzione della navigazione è affidata al
comandante di un elemento rimorchiato.
105. Obblighi e responsabilità in caso di consegna al rimorchiatore.
Fermo il disposto dell’articolo precedente, quando è fatta consegna degli elementi rimorchiati all’armatore del rimorchiatore, gli obblighi e le responsabilità di quest’ultimo e dei suoi dipendenti e preposti sono regolati dalle disposizioni sul contratto di trasporto [396 ss.]. 106. Soccorso prestato alla nave rimorchiata. Il rimorchiatore che, al fine di assistere o salvare la nave rimorchiata, presta un’opera eccedente quella normale di rimorchio, ha diritto all’indennità ed al compenso previsti nell’articolo 491. 107. Servizi per l’ordine e la sicurezza del porto. Oltre che nei casi previsti nell’articolo 70, i rimorchiatori devono essere messi a disposizione delle autorità portuali che lo richiedano per qualsiasi servizio necessario all’ordine e alla sicurezza del porto [1107] (1). (1) Art. 139 reg. nav. mar.